La CMR nei trasporti multimodali o combinati
Il trasporto multimodale è un processo di trasporto di merci che coinvolge l’uso di più modalità di trasporto, come il mare, la strada, il treno e l’aereo. In questo tipo di trasporto, le merci vengono spostate da un luogo all’altro utilizzando diverse modalità di trasporto, principalmente per il trasporto di merci a lunga distanza.
La CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route), adottata nel 1956 e stata ratificata da numerosi Paesi in tutto il mondo, è una convenzione internazionale che regola il trasporto di merci su strada e stabilisce le responsabilità delle parti coinvolte nel trasport, come il vettore, il mittente e il destinatario.
La convenzione stabilisce una serie di obblighi per il vettore, come l’obbligo di consegnare la merce in buone condizioni e di rispettare i termini del contratto di trasporto.
La CMR è anche applicabile al trasporto multimodale, dove il trasporto su strada costituisce solo una parte del processo di trasporto. In questo caso, il vettore deve rispettare le disposizioni della CMR per quanto riguarda il trasporto su strada e le disposizioni di altre convenzioni internazionali per quanto riguarda le altre modalità di viaggio utilizzate.
In conclusione, CMR e trasporto multimodale sono due temi strettamente correlati. La CMR regola il trasporto di merci su strada, mentre il trasporto multimodale coinvolge l’uso di più modalità di trasporto ed offre numerosi vantaggi per le imprese che operano nel settore dei trasporti e della logistica, ed è una soluzione ideale per il trasporto di merci a lunga distanza.
REGOLE E CARATTERISTICHE DELLA LETTERA DI VETTURA CMR
Gli aspetti principali della lettera di vettura internazionale esplicitati nei capitoli della Convenzione di Ginevra del 1956, relativamente al trasporto merci su camion, autocarri e autoarticolati, possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
- La lettera di vettura internazionale si differenzia dalla polizza di carico perché non è titolo rappresentativo o di tradizione, ma soltanto e semplicemente titolo di legittimazione (identificazione);
- Come da capitolo III, art. 4 della Convention des Marchandises par Route, “la mancanza, l’irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano né l’esistenza né la validità del contratto di trasporto, che rimane sottoposto alle disposizioni della presente Convenzione”. La lettera di vettura è dunque un elemento di prova, soprattutto riguardo a responsabilità e clausole particolari, ma l’esistenza del contratto di trasporto può essere dimostrata con qualunque altro mezzo;
- La CMR non è valida solamente per il trasporto effettuato integralmente su strada, ma anche nel caso di trasporti intermodali in cui parte del percorso sia effettuato tramite ferrovia, nave e aereo, purché non ci sia un’interruzione del trasporto, ad esempio scaricando e riposizionando la merce su un altro supporto. Quest’ultima eventualità comporta infatti l’applicazione delle convenzioni relative al diverso tipo di trasporto utilizzato;
- In caso di danno o perdita della merce il vettore non risponde per il valore bensì per il peso della merce, ma l’indennità non può superare 8,33 unità di conto perogni chilo di peso lordo mancante.
In base alla legge italiana, il mittente ha diritto, prima che la merce sia consegnata al ricevente, a richiederne la restituzione oppure la consegna ad un diverso destinatario (art. 1685 C.C.).
La lettera di vettura internazionale costituisce documentazione equivalente alla scheda di trasporto nei controlli di Polizia Stradale.
CMR: RISCHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI COINVOLTE
La lettera di vettura internazionale disciplina la ripartizione e l’esecuzione degli ordini e la responsabilità in merito a ritardi, perdite o danni alla merce, relativamente al trasporto via terra. Al suo interno sono contenuti i dati della spedizione, oltre alle firme delle parti coinvolte.
La CMR viene emessa dal mittente della merce o, spesso e specialmente in caso di groupage, da chi si occupa della spedizione in qualità di committente del trasporto, su richiesta del vettore. Il modulo della lettera di vettura deve essere compilato opportunamente nel momento in cui le merci sono caricate, sia dal mittente che dal vettore, ognuno riempiendo la sezione di propria competenza.
In realtà nella Convenzione CMR non è menzionato il soggetto che debba concretamente compilare la lettera, quindi il documento di trasporto, in seguito ai dovuti accordi, può essere riempito dal solo mittente come dal solo vettore. Sia mittente che vettore dovranno però assumersi le responsabilità delle indicazioni in essa contenute sottoscrivendo il contratto di consegna CMR.
Questo deve inoltre essere redatto in più copie:
- una consegnata al mittente;
- una che segue la merce, di pertinenza del ricevente;
- una per il vettore, controfirmato per ricevuta della
Una volta presa in carico la merce, il vettore ha l’obbligo di controllare la totale conformità dei colli (numero, stato delle merci, imballaggio) rispetto alle indicazioni presenti sulla lettera di vettura internazionale.
Il mittente può avvalersi della facoltà di richiedere al vettore il controllo del peso lordo indicato o la quantità diversamente espressa dei beni, così come la verifica del contenuto dei colli, assumendosi le spese. L’esito dei controlli dovrà comparire sulla lettera di vettura. Nel caso in cui non sia possibile effettuare la verifica, o parte di essa, il vettore annota sul documento di trasporto le proprie riserve, motivandole, in merito alla quantità, allo stato e all’idoneità degli imballi.
Il mittente è responsabile dei danni alle persone, al materiale o ad altre merci e delle spese dovute all’imperfezione dell’imballaggio (tranne nel caso in cui tale imperfezione non sia presente tra le riserve segnalate dal vettore), o ad un inadeguato fissaggio delle merci sul veicolo, se a cura del mittente stesso.
La CMR prevede inoltre che il mittente possa sospendere il trasporto o deviarlo verso una destinazione o un destinatario diversi da quelli indicati sulla lettera di vettura, solo se la copia riservata al destinatario non sia ancora stata consegnata o se il ricevente non abbia ancora richiesto il rilascio di tale copia una volta arrivata la merce a destinazione nel luogo previsto per la riconsegna.
La possibilità per il mittente di modificare le condizioni di trasporto, il cosiddetto diritto di contrordine, dipende però da alcuni presupposti:
- il mittente deve presentare al vettore la prima copia della lettera di vettura con le istruzioni di modifica
- il vettore ha diritto a un indennizzo per le spese e i danni dovuti all’esecuzione di tali istruzioni
- il vettore deve poter dare esecuzione alle nuove istruzioni senza intralciare la normale attività d’impresa
- le modifiche non devono causare un frazionamento della spedizione
Nell’eventualità che la merce debba essere trasportata su veicoli differenti o siano presenti diversi generi di merce o partite distinte, il mittente o il vettore hanno il diritto di richiedere un numero di lettere di vettura pari al numero dei veicoli utilizzati o dei diversi generi o partite di merci.