Studio legale Trimboli

Responsabilità del vettore per il fatto del dipendente

A sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile, il vettore è responsabile per i danni causati dipendente (durante l’esecuzione delle sue mansioni) alle merci trasportate, a meno che egli non riesca dimostrare che il danno è stato causato da cause di forza maggiore o dal fatto del terzo.

Questo significa che se il dipendente causasse danni alle merci durante il trasporto, il vettore potrebbe essere ritenuto responsabile per il fatto del dipendente.

Oltre che indiretta e oggettiva, la responsabilità prevista dall’art. 2049 Cod. Civ. è una responsabilità extracontrattuale. Al riguardo, è utile leggere tale articolo insieme all’art. 1228 c.c., intitolato “responsabilità per fatto degli ausiliari”, il quale, come accennato, recita “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.

La formula normativa utilizzata dal legislatore consente di inquadrare nella categoria degli ausiliari tutti coloro che prendono parte all’esecuzione promessa dal debitore.

La dottrina ha precisato che è necessario che i “fatti dolosi o colposi” degli ausiliari, ai fini dell’applicazione della norma, determinino un’impossibilità definitiva o temporanea della prestazione oppure cagionino un danno al creditore. A tal fine, la misura della diligenza, ai fini della determinazione dell’esattezza della prestazione e dell’accertamento dell’imputabilità dell’inadempimento, è quella richiesta al debitore, ossia la diligenza media del buon padre di famiglia.

La ratio dell’articolo consiste nell’opportunità di accollare il rischio dell’attività svolta dagli ausiliari a coloro che ne traggono vantaggio, analogamente alla tesi dottrinale che fonda la responsabilità ex art. 2049 c.c. sulla teoria del rischio di impresa.

Il vettore potrà comunque limitare la sua responsabilità se riuscisse a dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire il danno. Ad esempio, se il vettore ha fornito una formazione adeguata al dipendente sul trasporto delle merci, ha adottato misure di sicurezza appropriate e ha effettuato controlli regolari sulle merci trasportate, potrebbe dunque riuscire a limitare la sua responsabilità.

La disposizione di cui all’art. 1228 Codice Civile inoltre, letta in combinato disposto con l’art. 1229 Codice Civile (intitolato “Clausole di esonero da responsabilità” e recitante “è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico”), consentirebbe al datore di lavoro di dimostrare che l’agire del dipendente non è a lui imputabile, qualora il datore di lavoro stesso riuscisse a dimostrare di aver preventivamente concordato l’esonero da responsabilità ex art. 1228 Cod. Civ.

Tale responsabilità è invece da ritenersi esclusa solo nel caso in cui il fatto lesivo venga commesso per finalità personali o del tutto estranee alla mansione.

Discorso di diversa natura dovrà/potrà essere poi affrontato nel caso di in cui ci si trovi davanti ad imprese che si siano dotate di Modelli Organizzativi di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle imprese per i reati compiuti, tra gli altri, dai propri dipendenti.