Collisioni marittime e criteri di responsabilità nella disciplina del Codice della Navigazione
Le collisioni marittime possono avvenire per molteplici motivi, come l’errore umano, le condizioni atmosferiche avverse o la mancata manutenzione delle imbarcazioni. Quando una collisione avviene, è necessario stabilire chi sia il responsabile dell’incidente e determinare l’entità dei danni subiti dalle navi coinvolte.
Il diritto marittimo prevede una serie di regole (Col Reg 72) per la gestione delle collisioni marittime. In primo luogo, è previsto che ogni nave debba mantenere una velocità e una rotta sicure, in modo da evitare le collisioni. In caso di avvistamento di un’altra nave, la nave che si avvicina deve segnalare la sua presenza con luci, segnali acustici o radio.
Qualora avvenga una collisione, la nave responsabile deve risarcire i danni subiti dalla nave danneggiata. Il risarcimento può comprendere i danni materiali alla nave, i danni alla merce trasportata e i danni alla vita o alla salute degli equipaggi. In alcuni casi, il risarcimento può essere richiesto anche per i danni subiti da altre navi o da strutture portuali.
Per stabilire la responsabilità della collisione, si fa riferimento alle norme contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. In base a queste norme, la responsabilità è attribuita alla nave che ha violato le regole di navigazione o che non ha adottato le misure necessarie per evitare la collisione. In alcuni casi, la responsabilità può essere attribuita a entrambe le navi coinvolte.
Per stabilire la responsabilità in un sinistro tra navi si deve tener conto delle modalità in cui avviene l’urto e il Codice della Navigazione, negli articoli 482, 483 e 484, ne individua tre diverse fattispecie:
- Urto fortuito o per causa dubbia
- Urto per colpa unilaterale;
- Urto per colpa
Stabilendo quale tra queste tipologie di urto si sia verificata, è dunque possibile prevedere la ripartizione dei danni causati dalla collisione.
Urto fortuito o per causa dubbia
L’articolo 482 del Codice della Navigazione prevede che:
“Se l’urto è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, se non è possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.”
Questo principio, rinvenibile anche all’articolo 2, comma 1 della Convezione di Bruxelles, stabilisce quindi che nei casi in cui non è presente un comportamento colposo, o questo non può essere provato, non è possibile intraprendere nessuna richiesta risarcitoria e a farsi carico dei danni debba essere colui che li ha subiti.
L’esempio tipico per questa fattispecie è rappresentato dal sinistro marittimo a seguito di un evento imprevedibile e inevitabile, come una tempesta improvvisa.
In questi casi, è possibile escludere qualsiasi azione negligente o intenzionalmente dannosa da parte di una delle due navi coinvolte nel sinistro.
L’articolo però equipara le situazioni in cui l’urto avviene per cause di forza maggiore a quelle in cui non è possibile stabilire l’effettiva causa dell’urto.
In sostanza, nelle circostanze in cui ci siano resoconti discordanti e contraddittori sulla dinamica dell’accaduto, ognuno dei proprietari del natante deve risanare i propri danni.
Urto per colpa unilaterale
Questa casistica è disciplinata dall’articolo 483 del Codice della Navigazione che recita:
“Se l’urto è avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni è a carico della nave in colpa”.
È obbligata a risarcire tutti i danni causati dall’urto la nave che l’ha causato, richiamando così il principio di responsabilità extracontrattuale.
Infatti, anche nei sinistri marittimi, l’onere della prova del comportamento colposo ricade sul danneggiato, che per ottenere il risarcimento dei danni deve necessariamente dimostrare l’esistenza della colpa altrui.
La colpa è da ascriversi all’armatore, al comandante e agli altri membri dell’equipaggio, incluso il pilota quando si trova a bordo per espletare le sue mansioni.
Stabilito in capo a quale nave ricade la colpa dell’accaduto, è necessario individuare chi sono i soggetti tenuti al risarcimento dei danni.
In questi casi rispondono i soggetti, quali comandante, membro dell’equipaggio, pilota, autori del fatto colposo, e l’armatore della nave che ha causato il sinistro, che è “responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione” (art. 274 del Codice della Navigazione).
Concorso di colpa
Nei casi per i quali è ravvisabile un concorso di colpa fra le due navi sono disciplinati dall’articolo 474 che dispone:
“Se la colpa è comune a più navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della gravità della propria colpa e dell’entità delle relative conseguenze.
Tuttavia, nel caso che, per particolari circostanze, non si possa determinare la proporzione, il risarcimento è dovuto in parti uguali.
Al risarcimento dei danni derivanti da morte o lesioni di persone, le navi in colpa sono tenute solidalmente.”
Si fa riferimento al concetto di colpa comune quando l’urto è stato causato da atti illeciti commessi da entrambe le navi coinvolte e che dunque presuppongono una reciproca responsabilità.
Ovviamente anche qui la colpa deve essere provata e laddove non è possibile trova applicazione la norma sulla causa dubbia.
Nel caso poi in cui l’urto coinvolga navi di diversa nazionalità, la materia dell’urto di navi (o collisione) è disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles del 23 settembre 1910 (cui è ispirato il nostro Codice della Navigazione).
La Convenzione verrà anche qui affiancata dalla Convenzione di Londra del 20 ottobre 1972 che contiene le regole di condotta nella navigazione per evitare gli abbordi in mare (le “Collision Regulations” o “COLREG”).
La Convenzione non contiene alcuna regola per stabilire quale sia il giudice competente nel caso, frequente, di urto avvenuto in acque internazionali. La
giurisdizione civile in caso di urto tra navi è oggetto di una separata regolamentazione da parte della Convenzione del 10 maggio 1952 che elenca tre criteri per determinare il giudice:
- domicilio del convenuto;
- luogo dell’evento;
- luogo in cui la nave è stata sequestrata.